Se la procedura richiede un organismo notificato, l'MDR lascia la scelta
al fabbricante, ma solo tra gli organismi nominati per le tipologie di
dispositivi in questione (art. 53, paragrafo 1), ed esclude domande parallele
per la stessa procedura. L'IVDR prevede lo stesso all'art. 49; le designazioni
secondo entrambi i regolamenti sono riportate in NANDO.
Come lavora poi l'organismo è stabilito dall'allegato VII dei due
regolamenti. Prima di un preventivo verifica se il prodotto rientra nel
regolamento e come è classificato. Riesamina la domanda formale per
completezza, classificazione, procedura scelta, propria designazione e risorse,
e prima della decisione non deve restare aperta nessuna non conformità che
impedisca il certificato.
Nel corso della procedura l'organismo non può dare consulenza. L'allegato VII
punto 1.2.3 esclude la consulenza su progettazione, fabbricazione,
commercializzazione e manutenzione dei dispositivi oggetto di valutazione; il
punto 1.2.9 ammette gli scambi di informazioni tecniche e di linee guida
normative. L'MDCG chiama questo scambio dialogo strutturato e lo
raccomanda prima e dopo la domanda.
La proposta della Commissione per la
revisione mirata di MDR e IVDR introdurrebbe
una base giuridica per il dialogo strutturato nell'allegato VII. Questa pagina descrive la procedura secondo il diritto e
la linea guida vigenti; che cosa ne sarà della proposta lo decidono Parlamento
e Consiglio.
| Che cosa stabiliscono MDR e IVDR | Che cosa fornisce il fabbricante |
|---|
| Prima del preventivo | verifica preliminare di ambito e classificazione; descrizione pubblica della procedura di domanda con le lingue accettate (allegato VII punto 4.2) | descrizione del dispositivo, classe prevista e percorso di valutazione della conformità |
| Domanda e contratto | domanda formale secondo l'allegato IX, X o XI; contratto scritto direttamente tra fabbricante e organismo (allegato VII punti 4.2 e 4.3) | domanda con le informazioni su domande ritirate e respinte (art. 53, paragrafo 3, MDR, art. 49, paragrafo 3, IVDR) |
| Valutazione | a seconda della procedura, audit del sistema di gestione della qualità, valutazione della documentazione tecnica o esame del tipo; l'organismo può chiedere prove o evidenze ulteriori (allegato IX punto 4.3) | risposte alle richieste, correzioni e azioni correttive per le non conformità |
| Decisione | riesame da parte di personale diverso da quello che ha svolto la valutazione; nessuna non conformità aperta che impedisca il certificato (allegato VII punti 4.7 e 4.8) | risoluzione documentata delle non conformità |
| Validità | al massimo cinque anni, proroga su domanda dopo una nuova valutazione (art. 56, paragrafo 2, MDR, art. 51, paragrafo 2, IVDR) | per i certificati di prodotto, la sintesi delle modifiche e dei risultati (allegato VII punto 4.11); per i certificati del sistema di gestione della qualità, i risultati di audit e sorveglianza del ciclo (MDCG 2019-6 Rev. 5) |
Un certificato vale al massimo cinque anni. Per prorogare un certificato di
prodotto il fabbricante presenta una sintesi delle modifiche e dei risultati,
comprese le modifiche non ancora notificate; per i certificati del sistema di
gestione della qualità l'organismo si basa su audit e sorveglianza del ciclo. Chi cambia organismo notificato ha bisogno
di un accordo secondo l'art. 58 MDR o l'art. 53 IVDR, che fissa tra l'altro da
quando i vecchi certificati non sono più validi.
Restano fuori da questa pagina il percorso verso la
marcatura CE con la scelta della
procedura di valutazione della conformità per classe, la preparazione agli
audit dell'organismo notificato, compresi quelli senza preavviso, e la
comunicazione delle modifiche previste a un dispositivo certificato.